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Gli Articoli >>Comune di Bologna - Ordinanza contro i maltrattamenti agli animali
 
Ordinanza contro i maltrattamenti agli animali

ASSOLUTO DIVIETO a chiunque sul territorio comunale: - di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l’impiego, la specie o l’età; - di abbandonare animali sul territorio del Comune; - di addestrare cani per la guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche con l’uso di strumenti cruenti (collari elettrici, con punte,ecc.); - di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti; - di detenere animali in spazi angusti tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni successivi movimenti di locomozione tipici della specie, se non per temporanee esigenze sanitarie; - di tenere costantemente animali in cantine, garage o box esterni in lamiera; - di detenere animali in condizioni di scarsa o eccessiva luce, scarsa o eccessiva umidità, scarsa o eccessiva aerazione, scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell’acqua o del cibo necessari, e, nel caso di animali acquatici, in contenitori con acqua insufficiente e/o scarsamente ossigenata; - di detenere cani sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e chiuso su almeno tre lati oltre il tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie; - di detenere cani a catena fissa di lunghezza inferiore a m. 3, ovvero a m. 2 qualora la catena possa scorrere su un cavo aereo della lunghezza di almeno m. 3 e di altezza di m. 1,50, onde permettere all’animale di muoversi senza rimanere impigliato; in entrambi i casi le catene devono essere munite di due moschettoni rotanti alle estremità. RECINTI PER LA CUSTODIA DEI CANI - devono avere una superficie non inferiore ai nove mq. per ogni singolo cane, aumentata di 1/3 per ogni cane aggiunto (fatti salvi i canili e i rifugi già in essere di cui alla L. n. 281/91). CURA DELL'ANIMALE ANCHE TEMPORANEA - ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o da chi ne abbia la temporanea custodia o possesso, in buone condizioni igienico-sanitarie e munito di apposito libretto sanitario, dovrà essere curato ed accudito secondo necessità. VOLIERE - le voliere per uccelli, salvo esigenze sanitarie, devono avere per dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere di cinque volte superiore alla misura dell’apertura alare dell’uccello più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate. CUSTODIA PESCI - è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente, qualora manchi un idoneo impianto a circuito chiuso filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell’animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre a tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell’acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E’ vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici nel caso non siano provvisti di arredo atto a fornire un luogo di rifugio. TRASPORTO DI ANIMALI - è vietato trasportare animali da compagnia in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze e danni fisici; pertanto i contenitori devono essere tali da consentire loro la posizione eretta ovvero di sdraiarsi e rigirarsi; qualora il tempo di trasporto dovesse superare le due ore, detti contenitori dovranno essere dotati di abbeveratoi. E’ vietato in ogni caso trasportare animali ammassati gli uni sugli altri. E' VIETATA, INOLTRE: - la spellatura di animali vivi; - l’esposizione di animali da affezione nelle vetrine dei negozi, ad esclusione degli acquari; - ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali gravidi o di cuccioli; è previsto in tal caso il sequestro degli stessi ad opera degli operatori autorizzati dalle Autorità competenti. Il Corpo di Polizia Municipale, il Servizio Veterinario dell’Azienda USL Città di Bologna, le Guardie Zoofile, ciascuno secondo le rispettive competenze, siano incaricati di vigilare sulla corretta osservanza dell'ordinanza e di applicare le sanzioni previste dalla medesima. CONTRIBUZIONE Le trasgressioni, fatte salve le disposizioni penali in materia, sono punite con sanzioni amministrative. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ORDINANZA SINDACALE P.G. 95630 del 15/06/98

Ordinanza contro i maltrattamenti agli animali
GAB - Gruppo Acquariofilo Bolognese